Consulenza legale, psicologia forense e non solo - L'amministratore di sostegno

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Consulenza legale, psicologia forense e non solo
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L'amministratore di sostegno
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L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

L'amministrazione di sostegno vuole rappresentare una risposta concreta ai bisogni di soggetti fragili che non possono essere protetti con gli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione in quanto a loro non estensibili, trattandosi di persone con infermità o menomazioni fisiche o psichiche non così gravi da giustificarne l'applicazione.

Che cosa è? E' un istituto finalizzato a tutelare persone che, pur  mantenendo la capacità di intendere e di volere, per infermità o menomazioni fisiche o psichiche, parziali o temporanee, nonché di media-gravità, non hanno la piena autonomia nella vita quotidiana.

Chi può essere assistito da un amministratore di sostegno?    Può beneficiare dell'amministrazione di sostegno chiunque sia colpito da una menomazione o da una infermità fisica o psichica tale da porre il soggetto in una condizione di impossibilità temporanea o permanente a compiere alcuni atti giuridici. Si pensi, ad esempio, all'anziano che perde solo alcune autonomie ( disfunzioni cognitive, difficoltà nella memoria, nello svolgimento di semplici calcoli ) pur  mantenendo buone capacità di relazione e di comprensione della sua condizione; all'invalido a seguito di un sinistro che non sia in

grado di compiere alcuni atti, al malato che a seguito di adeguata terapia manifesti un buon grado di autonomia.

E', inoltre, opportuno ribadire che la persona non debba versare in una situazione così grave da essere in condizione di abituale infermità di mente tale da renderla incapace di provvedere ai propri interessi perchè, in questo caso, risulterebbe necessario uno strumento di protezione maggiore, come l'interdizione.

Infine è utile evidenziare che la disciplina in tema di amministrazione di sostegno indica che il beneficiario deve poter essere nella condizione di esprimere i propri bisogni, le proprie aspettative, deve avere la capacità di comunicare il proprio disappunto e le proprie valutazioni rispetto agli atti da compiere e che lo riguardano.

Chi può proporre il ricorso per l'amministrazione di sostegno? Il procedimento di amministrazione di sostegno ha inizio con la proposizione del ricorso.  Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno può essere proposto: dallo stesso beneficiario ( pertanto da chi ritiene di essere in difficoltà nella gestione della propria vita, per malattie causa di una ridotta autonomia o perchè con l'età sopraggiungono impedimenti a compiere alcuni atti, con il rischio di gravi pregiudizi o di esposizione a raggiri); dal coniuge o dalla persona stabilmente convivente; dai parenti entro il quarto grado ( genitori, figli, fratelli o sorelle, nonni, zii, nipoti, cugini);dagli affini entro il secondo grado ( cognati, suoceri, generi, nuore); dal tutore o curatore; dal pubblico ministero.

Se il ricorso ha come beneficiario una persona interdetta o inabilitata deve essere presentato congiuntamente all'istanza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione davanti al giudice competente per quest'ultima.

Chi ha l'obbligo di proporre il ricorso per l'amministrazione di sostegno? I responsabili dei servizi sanitari e sociali, se a conoscenza di fatti tali da rendere necessario il procedimento di amministrazione di sostegno, devono proporre il ricorso o darne notizia al pubblico ministero.

Quali sono le fasi  del procedimento?  La domanda deve essere proposta al Giudice Tutelare del luogo in cui vive abitualmente la persona interessata  ( se ricoverata permanentemente presso una residenza per anziani o altra struttura è competente il giudicedel luogo di ricovero).Invece il ricovero temporaneo ( es. per riabilitazione) non influisce sul luogo dove presentare la domanda, che resteràdeterminato in base alla residenza del beneficiario. 2. Il giudice tutelare fissa udienza di esame del beneficiario ed il ricorrente deve: notificare il ricorso al beneficiario;notificare il ricorso ai parenti ed agli affini il decreto di fissazione udienza.3. All'udienza il giudice tutelare deve sentire l'interessato e puòassumere informazioni e disporre accertamenti anche medici. 4. All'esito dell'esame dell'interessato il giudice, qualora ricorrano i presupposti, nomina l'amministratore con decreto. Il decreto del giudice stabilisce la durata dell'incarico e i poteri dell'amministrazione  di sostegno; il quale, una volta nominato, presta giuramento di svolgere il  proprio incarico con fedeltà e diligenza.

Chi può essere nominato come amministratore di sostegno ? La scelta avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. Può essere designato dallo stesso  interessato in previsione della sua eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza di tale designazione vi provvede il giudice con  decreto motivato. Nella scelta il giudice predilige, ove possibile, il coniuge che  non sia legalmente separato, la persona stabilmente convivente, il padre o la madre, il figlio, il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado o il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

In ogni caso la scelta deve ricadere su persone idonee

Quali sono i compiti  dell'amministratore di sostegno? Nello svolgimento dei suoi compiti  l'amministratore di

sostegno deve tener conto delle aspirazioni e dei bisogni del beneficiario ed informarlo delle decisioni che intende prendere e, in caso di dissenso, informarne il giudice tutelare. Appena nominato l'amministratore dovrà fare un elenco dei beni di maggior valore del beneficiario ( mobili, quadri, oggetti preziosi, immobili.....) A tal proposito sussiste l'obbligo di RENDICONTO: ogni anno, decorrente dal giorno del giuramento o con la cadenza stabilita dal giudice tutelare nel decreto di nomina, l'amministratore deve depositare presso la cancelleria del tribunale il rendiconto della gestione economica, documentando, altresì, le spese di rilevante entità. In occasione del rendiconto l'amministratore fornirà per iscritto al giudice tutelare ogni informazione utile circa il proprio operato e le condizioni di vita e salute del beneficiario allegando, altresì, certificato medico.

L'amministratore può erogare spese ordinarie nei limiti fissati dal giudice nel decreto.Nel caso in cui fosse necessario compiere atti di straordinaria amministrazione ( partecipare ad atti notarili, accendere mutui, promuovere giudizi, accettare l'eredità o rinunciarvi ), l'amministratore, prima di compierli, dovrà chiedere al giudice tutelarel'autorizzazione.

E' possibile modificare,  i poteri dell'amministratore di sostegno previsti nel decreto di nomina?

L'amministratore deve evidenziare per iscritto, depositando la richiesta in cancelleria, eventuali esigenze sopravvenute che rendano necessario modificare o integrare i poteri previsti nel decreto di nomina ( es. se il beneficiario eredita un immobile, sarà necessario prevedere anche i poteri di vendere o gestire l'immobile).

Gli atti dell'amministratore di sostegno sono annullabili?Gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno in violazione

delle disposizioni di legge, ovvero oltrepassando i limiti fissati dal giudice nel conferimento dell'incarico o che comunque siano in contrasto con l'interesse del beneficiario, possono essere annullati su istanza dello stesso amministratore, del pubblico ministero, del beneficiario, degli eredi o aventi causa di quest'ultimo. Parimenti annullabili sono gli atti personalmente compiuti dal beneficiario in violazione della legge o delle prescrizioni del giudice.

L'amministratore può essere rimosso? L'amministratore di sostegno può essere rimosso

dall'incarico in caso di gravi inadempienze ( non si attiene nell'espletare i propri compiti a quanto stabilito dal giudice nel decreto di nomina, non tiene in considerazioni quelle che sono le reali esigenze del beneficiario....) o esonerato su sua richiesta o su richiesta del beneficiario.

L'amministrazione di sostegno può essere revocata? Può essere revocata quando ne vengono meno i presupposti (in quanto in ipotesi di infermità fisica o psichica abituale, nonché di rilevante gravità si ricorre ai diversi istituti  dell'interdizione o dell'inabilitazione) o se essa si è rivelata non idonea a realizzare la tutela del beneficiario.

E' evidente che l'istituto dell'amministrazione di sostegno, introdotto dalla legge 9 Gennaio 2004 n. 6, rispetto agli strumenti di interdizione e inabilitazione rappresenta un'importante novità: esso tende a valorizzare e promuovere l'autonomia della persona; coinvolgendo il soggetto debole nella concreta attuazione dei propri interessi. In relazione all'ambito applicativo dell'amministrazione di sostegno rispetto all'interdizione e all'inabilitazione, inizialmente, la scelta si fondava, come sopra evidenziato, sul grado di infermità del soggetto ovvero sul grado di coinvolgimento del soggetto debole nella concreta attuazione dei propri interessi; stabilendo che, in mancanza di autodeterminazione del soggetto, la strada obbligata, nonché necessaria, fosse quella dell'interdizione.

Tuttavia recentemente gli orientamenti giurisprudenziali hanno mutato prospettiva; ritenendo preferibile l'amministrazione di sostegno.

Perchè ricorrere all'amministrazione di sostegno?Si ritiene preferibile ricorrere all'amministrazione di sostegno in ragione della flessibilità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze del soggettoda proteggere, essendo caratterizzato da una procedura semplice rispetto a quella di interdizione.

Queste considerazioni portano alla conclusione  che l'interdizione sia una misura residuale, tuttavia a volte necessaria, evidenziando come la giurisprudenza vuole che la scelta tra le misure ( interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno) resti ancorata al caso concreto.

[Corte Costituzionale 9.12.2005 n.440: la disciplina inserita nella legge n.6 del 2004(amministrazione di sostegno) affida al giudice il compito di individuare l'istituto che garantisca all'incapace la tutela più adeguata alla fattispecie e limiti nella minor misura possibile la sua capacità..........]

Come agevolare il compito di un avvocato nell'individuare l'istituto più adeguato a  a garantire una tutela efficace del soggetto  debole, al fine di proporre ricorso davanti  al giudice?

Prendiamo il caso di un soggetto che si trova in una situazione di difficoltà tale da avere la necessità di un'assistenza nella tutela del proprio patrimonio, nonché nella gestione degli atti propri della vita quotidiana. Il soggetto si rivolge ad un avvocato, il quale, al fine di indirizzarlo verso l'istituto ( interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno ) più adeguato alla salvaguardia delle proprie esigenze, deve valutare l'entità ed il grado di gravità della situazione di difficoltà in cui versa il medesimo.

Ecco che, a partire dalla valutazione, diviene fondamentale la cooperazione tra: avvocato – medico ( per individuazione malattie, disturbi clinici, nonché, più in generale, per conoscenza della storia clinica del soggetto da tutelare ); avvocato – centro di psicologia e psicoterapia ( il quale, operando in più settori, è in grado di individuare: disturbi d'ansia, disturbi ossessivo-compulsivo, disturbi dell'attenzione e della memoria, deficit cognitivi, infermità psico-fisiche medio-gravi, nonché forme di dipendenza da sostanze, gioco, alcool, cibo....); avvocato – familiari ( a conoscenza situazione abituale del soggetto da tutelare ).

Collaborazione necessaria anche successivamente alla scelta dell'istituto da porre a fondamento della tutela del soggetto debole: in sede di redazione del ricorso da proporre al giudice; in sede di individuazione della persona da nominare come tutore, curatore, amministratore di sostegno a seconda dell'istituto prescelto per la tutela; in sede di verifica della condizione psico-fisica dell'incapace al fine di garantire una migliore tutela al soggetto in caso di cambiamento dello stato psico-fisico.



 

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