Consulenza legale, psicologia forense e non solo - Il trust

Attenzione: apre in una nuova finestra. PDFStampaE-mail

Indice
Consulenza legale, psicologia forense e non solo
L'interdizione
L'inabilitazione
L'amministratore di sostegno
Il trust
Mediazione familiare
Tutte le pagine


                                                    

La legge N. 112/2016 ha completato il quadro degli strumenti protettivi in favore dei soggetti deboli predisponendo la figura del TRUST.

 

IL TRUST

 

Che cosa è? Il trust è uno strumento che consente di intraprendere percorsi individualizzati volti alla cura della persona con disabilità e

del suo patrimonio. E' un istituto programmatico che si plasma di volta in volta alle esigenze di vita delle persone, alle diverse situazioni sociali e

mediche e garantisce un progetto di vita legato al presente ma proiettato al futuro.

Quali sono i soggetti del trust?         - Disponente o settlor è il soggetto che istituisce il trust;

Trustee è il soggetto che amministra e gestisce i beni oggetto del trust;

Beneficiario è il soggetto nel cui interesse sono amministrati i beni oggetto del trust;

Guardiano o protector è il soggetto che garantisce la correttezza  delle attività svolte dal trustee. 

 

                                                   TRUST significa  FIDUCIA  

                                                   Io (disponente) mi fido di te ( trustee )                  
          

                                              Ti affido dei beni, una parte del mio patrimonio 

                                  Confido che con questi beni tu (disponente) saprai realizzare gli scopi 

                                              che ti ho indicato nell'atto istitutivo di trust             

                                             così da tutelare gli interessi del soggetto debole ( beneficiario )

                                              

Il trust è strumento duttile in grado di garantire tutela ai soggetti vulnerabili: il disponente, con l'istituzione di un trust, persegue lo scopo di affidare al trustee, invece che al soggetto debole, un determinato bene, i cui redditi saranno esclusivamente destinati al mantenimento e sostegno del soggetto debole stesso.In pratica, anche se i beni del disponente sono costituiti in trust e la proprietà è trasferita al trustee, essi sono vincolati alla realizzazione del programma prefissato dal disponente nell'atto istitutivo e restano indifferenti alle vicende personali del trustee. Ecco che viene  individuato uno degli elementi essenziali del trust - LA SEGREGAZIONE PATRIMONIALE: i beni in trust sono intestati al trustee, tuttavia, essi costituiscono una massa distinta, separata, non sono parte del patrimonio del trustee; pertanto essi non possono essere oggetto di pretese da parte:                                                                                                                                              

        dei creditori personali del trustee, poiché lo stesso, seppur proprietario, detiene solo per il trust e non a titolo personale.

Infatti il trustee è investito del potere di amministrare, gestire o disporre dei beni in conformità alle disposizioni del trust e secondo le norme imposte dalla legge al trustee.

        dei creditori del disponente, poiché non sono più di sua proprietà;

        dei creditori del beneficiario o suoi eredi, che potranno “aggredire” i beni solo a seguito della cessazione del trust.

 Pertanto la segregazione patrimoniale garantisce la messa in sicurezza del patrimonio disposto in trust.

Inoltre al fine di garantire che il trustee disponga dei beni mobili o immobili esclusivamente per il mantenimento, le cure ed il sostegno della persona beneficiaria ( soggetto debole ) è necessaria un'ottima ed efficace redazione dell'atto istitutivo di trust.

 A tal proposito:

        Per quale ragione è fondamentale rivolgersi ad  un avvocato per redigere l'atto istitutivo? Per costituire un trust in favore di persona con disabilità

è necessario realizzare un vero e proprio atto in forma scritta. Tale atto dovrà contenere la definizione di tutti gli elementi caratteristici del trust tra cui, a titolo meramente esemplificativo:

        i dati del soggetto disponente;

        i dati del soggetto beneficiario;

        l'individuazione dei beni costituenti il fondo in trust;

        i poteri del trustee;

        gli scopi specifici per il quale viene istituito il trust e

a cui deve attenersi la gestione dei beni da parte del trustee

( finalità plasmate su quelli che sono i bisogni della persona con disabilità);

        le modalità di nomina e i poteri affidati al guardiano ove presente;

        la previsione di una cadenza temporale in cui il disponente redige la lettera dei desideri.

 

        Chi controlla l'operato del trustee?

Nel trust è frequente la presenza di un guardiano, professionista di fiducia del disponente che garantisce la correttezza delle attività svolte dal trustee; accertandosi che questi operi in modo conforme alla realizzazione delle  finalità che il trust deve perseguire. Inoltre al fine di garantire il perseguimento degli scopi espressamente previsti nell'atto istitutivo di trust, il disponente può redigere, con cadenza mensile o trimestrale, una lettera dei desideri in cui specifica, meglio, le modalità, le condizioni a cui il trustee deve attenersi nella gestione del  Ai fini di una migliore individuazione degli scopi del trust nonché dei bisogni del soggetto da tutelare, anche in questo caso, come esposto in precedenza per gli altri tre istituti di tutela ( interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno ) è fondamentale una cooperazione tra vari professionisti: avvocati – medici – psicologi- psicoterapeuti.

                                                         

CASO CONCRETO:

I genitori ( disponenti ) di una persona con disabilità (beneficiario)

possono istituire un trust che ha come scopo l'assistenza al figlio dopo

la loro morte. In tale ipotesi il trustee comincerà a svolgere le sue

funzioni solo a partire da quel momento.

I genitori potranno conferire trust la nuda proprietà di un immobile,

riservandosene l'usufrutto. Questo consentirà loro di continuare ad

abitare presso l'immobile o, se concesso in locazione, di percepirne

i frutti.

 A questo punto della trattazione può costituire una soluzione ottimale di tutela dei soggetti deboli il connubio tra trust ed amministrazione di sostegno, caratterizzati da due elementi principali: cura del patrimonio e cura della persona.

I due istituti hanno in comune la caratteristica della duttilità, che permette loro di modellarsi in modo differente ed efficace a seconda delle situazioni concrete e dei bisogni speciali di soggetti vulnerabili; in ragione anche dell'evolversi nel tempo  delle situazioni.

CASO CONCRETO:

E' possibile prevedere:

1.     che il trustee si occupi della gestione patrimoniale dei beni ed il guardiano sia preposto alla cura e alla tutela della persona con disabilità in veste di amministratore di sostegno, con potere di condizionare in modo più o meno incisivo le scelte del trustee.

2.     che il trustee sia l'amministratore di sostegno così che sia possibile  vincolare il  patrimonio unitamente a necessità relative alla cura della  persona ( amministrazione di sostegno) nonché alla trasmissione del patrimonio destinandolo alle cure del figlio sfortunato (trust); come nel caso di soggetto affetto da Alzheimer ( tutelato con amministrazione di sostegno ) e figlio invalido al 100 %.

 

 



 

La Palestra

palestra2.jpg

Gli studi

img_0550.jpg

Sala Riunioni

img_0577.jpg
 
 
 
 

Nuovo Centro Kaleidos s.r.l - P.Iva 02284160468 - Privacy Policy