Consulenza legale, psicologia forense e non solo - Gli istituti giuridici di protezione della persona in difficoltà

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Gli istituti giuridici di protezione della persona in difficoltà, previsti nel nostro ordinamento e di cui si è deciso trattare sono: interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno e trust.

 L'INTERDIZIONE

 

 

Che cos'è?  La pronuncia di interdizione è una valida forma di protezione prevista per coloro che per abituale Infermità di mente, nonché per gravi incapacità non sono in grado di provvedere, autonomamente, ai propri interessi.  L'interdizione è pronunciata dal Giudice Tutelare all'esito di un giudizio che deve essere promosso tramite avvocato e comporta la nomina di un tutore.

 Chi può essere interdetto? Presupposto necessario per l'interdizione di un soggetto non è l'esistenza di una tipica malattia mentale, con caratteristiche patologiche ben definite, ma la presenza di un'alterazione delle facoltà mentali tale da dar luogo ad una incapacità parziale o totale nel provvedere ai propri interessi. Questa incapacità non si riferisce solo agli atti di natura economica e patrimoniale, ma anche a tutti gli atti della vita civile che attengono alla cura della persona e ai doveri familiari e pubblici.Tale infermità di mente richiede l'abitualità: una   costanza nel tempo così da qualificarla come uno  stato normale e quindi abituale del soggetto sebbene in presenza di lucidi intervalli. Ad esempio questo istituto rappresenta una valida protezione per i soggetti con grave handicap intellettivo o di persone  colpite da morbo di Alzheimer.

Quale è la condizione giuridica dell’interdetto? L'interdetto non può compiere direttamente nessun atto che abbia una rilevanza giuridica se non quelli necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana in rapporto alle proprie capacità intellettive.

Chi può richiedere al giudice un provvedimento di interdizione? L'interdizione può essere promossa: dalle persone direttamente interessate; dal coniuge; dalla persona stabilmente convivente; dai parenti entro il quarto grado; dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore; dal pubblico ministero. La richiesta di interdizione è fatta con ricorso contenente l'esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata e viene presentata davanti al giudice del tribunale del luogo dove la persona che deve essere interdetta ha la residenza o il domicilio.

Quali sono le fasi del procedimento?  Richiesta di interdizione attraverso il ricorso; Il Presidente del Tribunale dà comunicazione del ricorso al Pubblico Ministero, che può, valutata la domanda, chiedere che la stessa sia respinta con decreto; Se ciò non avviene, il Presidente nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza in cui devono comparire :colui che ha presentato la domanda colui per il quale è richiesta l'interdizione tutti coloro che sono nominati nella domanda  ( in quanto  testimoni  della condizione psico-fisica del soggetto per cui si richiede l'interdizione) All'udienza il giudice istruttore svolge i seguenti adempimenti: procede all'esame della persona che deve essere interdetta sente il parere delle altre persone citate può richiedere d'ufficio l'assunzione di ulteriori informazioni. Dopo l'esame della persona da interdire, il giudice istruttore può, anche d'ufficio, nominare un tutore provvisorio qualora ne ravvisi la necessità o debbano essere compiuti atti urgenti All'esito del giudizio, il giudice, ravvisati i i presupposti, con sentenza dichiara l'interdizione e viene disposta la nomina di un tutore.

Chi può essere nominato  tutore?  Con sentenza che dichiara l'interdizione viene  disposta la nomina di un tutore, scelto di preferenza tra il coniuge che non sia separato, il padre, la madre, un figlio maggiorenne o la persona designata contestamento dal genitore superstite. Il tutore può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della sua futura eventuale incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza di tale designazione da parte dello stesso interessato o in presenza di gravi motivi, il Giudice tutelare può designare con decreto motivato un tutore diverso. La scelta avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario.

Quali sono i poteri del tutore assegnati con decreto del Giudice? Il tutore ha il compito di rappresentare legalmente l'interdetto e di amministrare il suo patrimonio. In particolare il giudice, tramite decreto, assegna al tutore i seguenti poteri: compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione  ( atti destinati alla gestione del patrimonio senza intaccarne la consistenza) necessari alla vita  quotidiana dell'interdetto; compiere gli atti di straordinaria amministrazione ( ad esempio vendita o acquisto di beni immobili o di beni mobili di valore, accettazione di eredità......) solo previa autorizzazione del Giudice Tutelare o del tribunale, a seconda dei casi di cui agli artt. 412 413 del codice civile. Il tutore deve, inoltre, tenere la contabilità della sua  amministrazione e deve renderne conto annualmente  al Giudice Tutelare.

Quale è la durata dell'incarico del tutore? L'incarico del tutore non può essere conferito per un periodo superiore ai dieci anni ad eccezione del coniuge, della persona convivente, degli ascendenti e dei discendenti.

L'interdizione può essere revocata?  Nel caso in cui vengano meno i presupposti che hanno condotto all'interdizione; essa può essere revocata in ogni momento con sentenza del tribunale su istanza del coniuge, del convivente, dei parenti entro il quarto grado, degli affini entro il secondo grado, del tutore , del pubblico ministero. Se il tribunale, pur riconoscendo fondata l'istanza di revoca dell'interdizione, non ritiene che l'interdetto abbia riacquistato la piena capacità, può revocare l'interdizione e trasmettere gli atti al giudice tutelare affinchè apra una procedura di amministrazione di sostegno



 

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Gli studi

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