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L'INABILITAZIONE
Che cosa è? La pronuncia di inabilitazione è la forma di protezione prevista per coloro che si trovano in condizione di parziale incapacità, o meglio di infermità mentale non così grave da giustificare una pronuncia di interdizione.
Chi può essere inabilitato? L'inabilitazione ricorre nel caso di soggetti, maggiori di età, che si trovano nelle seguenti condizioni:infermità di mente non così grave da comportare l'interdizione; prodigalità ( abitudine a spendere in modo disordinato e smisurato rispetto alle proprie condizioni economiche; dedizione a giochi di azzardo ); abuso di bevande alcoliche o di stupefacenti; alcune imperfezioni o menomazioni fisiche, come il sordomutismo o la cecità dalla nascita o dalla prima infanzia, che non siano state accompagnate da un'educazione correttiva tale da assicurare al soggetto una sufficiente autonomia psico-fisica.
Per quanto attiene la condizione giuridica in cui si trova l'inabilitato, nonché le fasi del procedimento di inabilitazione ( istanza di inabilitazione, proposizione del ricorso davanti al giudice, svolgimento dell'udienza, emissione di decreto di nomina di curatore, revoca dell'inabilitazione ) si fa riferimento a quanto esposto in materia di interdizione.
In ogni caso occorre sottolineare che, mentre nel giudizio di interdizione la valutazione del giudice riguarda sia gli aspetti patrimoniali sia gli atti della vita civile attinenti alla cura della persona e ai doveri familiari e pubblici; nel giudizio di inabilitazione il giudice deve esaminare soprattutto il pregiudizio economico cui è esposto l'inabilitato o la sua famiglia. In sede di udienza il giudice istruttore procede all'esame dell'inabilitando, sente il parere delle altre persone citate e, se non ritiene necessaria l'assunzione di ulteriori informazioni, con sentenza che dichiara l'inabilitazione, dispone che gli atti di straordinaria amministrazione debbano essere compiuti con l'assistenza del curatore nominato dal tribunale. Il curatore, a differenza del tutore ( previsto per l'interdizione) non ha funzioni di rappresentanza ma di assistenza: non sostituisce bensì integra la volontà dell'inabilitato;
il
curatore cura solo interessi di natura patrimoniale.
L'interdizione
e l'inabilitazione permettono di riconoscere due istituti fondamentali di
protezione dei soggetti incapaci: la tutela e la curatela, le cui
caratteristiche vengono individuate, rispettivamente, attraverso i poteri del tutore
e del curatore.