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Consulenza legale, psicologia forense e non solo |
L'interdizione |
L'inabilitazione |
L'amministratore di sostegno |
Il trust |
Mediazione familiare |
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La
legge N. 112/2016 ha completato il quadro degli strumenti protettivi in favore
dei soggetti deboli predisponendo la figura del TRUST.
IL
TRUST
Che cosa è? Il trust è uno strumento che consente di intraprendere percorsi individualizzati volti alla cura della persona con disabilità e
del suo patrimonio. E' un istituto programmatico che si plasma di volta in volta alle esigenze di vita delle persone, alle diverse situazioni sociali e
mediche e garantisce un progetto di vita legato al presente ma proiettato al futuro.
Quali sono i soggetti del trust? - Disponente o settlor è il soggetto che istituisce il trust;
Trustee è il soggetto che amministra e gestisce i beni oggetto del trust;
Beneficiario è il soggetto nel cui interesse sono amministrati i beni oggetto del trust;
Guardiano o protector è il soggetto che garantisce la correttezza delle attività svolte dal trustee.
TRUST significa FIDUCIA
Io (disponente)
mi fido di te ( trustee )
Ti affido dei beni, una parte del mio patrimonio
Confido che con questi beni tu (disponente) saprai realizzare gli scopi
che ti ho indicato nell'atto istitutivo di trust
così da tutelare gli interessi del soggetto debole ( beneficiario )
Il trust è strumento duttile in grado di garantire tutela ai soggetti vulnerabili: il disponente, con l'istituzione di un trust, persegue lo scopo di affidare al trustee, invece che al soggetto debole, un determinato bene, i cui redditi saranno esclusivamente destinati al mantenimento e sostegno del soggetto debole stesso.In pratica, anche se i beni del disponente sono costituiti in trust e la proprietà è trasferita al trustee, essi sono vincolati alla realizzazione del programma prefissato dal disponente nell'atto istitutivo e restano indifferenti alle vicende personali del trustee. Ecco che viene individuato uno degli elementi essenziali del trust - LA SEGREGAZIONE PATRIMONIALE: i beni in trust sono intestati al trustee, tuttavia, essi costituiscono una massa distinta, separata, non sono parte del patrimonio del trustee; pertanto essi non possono essere oggetto di pretese da parte:
–
dei creditori personali del trustee, poiché lo
stesso, seppur proprietario, detiene solo per il trust e non a titolo
personale.
Infatti
il trustee è investito del potere di amministrare, gestire o disporre dei beni in
conformità alle disposizioni del trust e secondo le norme imposte dalla
legge al trustee.
–
dei creditori del disponente, poiché non sono
più di sua proprietà;
–
dei creditori del beneficiario o suoi eredi, che
potranno “aggredire” i beni solo a seguito della cessazione del trust.
Inoltre
al fine di garantire che il trustee disponga dei beni mobili o immobili
esclusivamente per il mantenimento, le cure ed il sostegno della persona
beneficiaria ( soggetto debole ) è necessaria un'ottima ed efficace
redazione dell'atto istitutivo di trust.
–
Per quale ragione è fondamentale rivolgersi
ad un avvocato per redigere l'atto
istitutivo? Per costituire un trust in favore di persona con disabilità
è
necessario realizzare un vero e proprio atto in forma scritta. Tale atto dovrà
contenere la definizione di tutti gli elementi caratteristici del trust tra
cui, a titolo meramente esemplificativo:
–
i dati del soggetto disponente;
–
i dati del soggetto beneficiario;
–
l'individuazione dei beni costituenti il fondo
in trust;
–
i poteri del trustee;
–
gli scopi specifici per il quale viene
istituito il trust e
a cui
deve attenersi la gestione dei beni da parte del trustee
(
finalità plasmate su quelli che sono i bisogni della persona con disabilità);
–
le modalità di nomina e i poteri affidati al guardiano
ove presente;
–
la previsione di una cadenza temporale in cui il
disponente redige la lettera dei desideri.
–
Chi controlla l'operato del trustee?
Nel
trust è frequente la presenza di un guardiano, professionista di fiducia
del disponente che garantisce la correttezza delle attività svolte dal trustee;
accertandosi che questi operi in modo conforme alla realizzazione delle finalità che il trust deve perseguire. Inoltre
al fine di garantire il perseguimento degli scopi espressamente previsti
nell'atto istitutivo di trust, il disponente può redigere, con cadenza mensile
o trimestrale, una lettera dei desideri in cui specifica, meglio, le
modalità, le condizioni a cui il trustee deve attenersi nella gestione del Ai fini di una migliore individuazione degli
scopi del trust nonché dei bisogni del soggetto da tutelare, anche in questo
caso, come esposto in precedenza per gli altri tre istituti di tutela (
interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno ) è fondamentale una
cooperazione tra vari professionisti: avvocati – medici – psicologi-
psicoterapeuti.
CASO CONCRETO:
I genitori ( disponenti
) di una persona con disabilità (beneficiario)
possono istituire un
trust che ha come scopo l'assistenza al figlio dopo
la loro morte.
In tale ipotesi il trustee comincerà a svolgere le sue
funzioni solo a
partire da quel momento.
I genitori potranno
conferire trust la nuda proprietà di un immobile,
riservandosene
l'usufrutto. Questo consentirà loro di continuare ad
abitare presso
l'immobile o, se concesso in locazione, di percepirne
i frutti.
I due
istituti hanno in comune la caratteristica della duttilità, che permette loro
di modellarsi in modo differente ed efficace a seconda delle situazioni
concrete e dei bisogni speciali di soggetti vulnerabili; in ragione anche
dell'evolversi nel tempo delle
situazioni.
CASO CONCRETO:
E' possibile
prevedere:
1.
che il trustee si occupi della gestione
patrimoniale dei beni ed il guardiano sia preposto alla cura e alla tutela
della persona con disabilità in veste di amministratore di sostegno, con
potere di condizionare in modo più o meno incisivo le scelte del trustee.
2.
che il trustee sia l'amministratore di
sostegno così che sia possibile
vincolare il patrimonio
unitamente a necessità relative alla cura della
persona ( amministrazione di sostegno) nonché alla trasmissione
del patrimonio destinandolo alle cure del figlio sfortunato (trust); come nel
caso di soggetto affetto da Alzheimer ( tutelato con amministrazione di
sostegno ) e figlio invalido al 100 %.